Legge di bilancio per innovazione tecnologica - da novembre 2020 a giugno 2023

Le agevolazioni finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati per le imprese

Interessante opportinutà per le imprese che intendono investire in innovazione tecnologica nel periodo novembre 2020 - giugno 2023


L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.


Di seguito un breve riepilogo - Articolo 3, comma 2


Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Transizione 4.0


Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell’articolo 2 del presente decreto, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell’accezione indicata all’articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto.

Per approfondimenti:

Transizione 4.0 - sito MI.S.E.

Credito d'imposta - sito MI.S.E.
 

Scarica il file allegato - Transizione 4.0

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